Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume le responsabilita' per conto del proprietario durante il viaggio tra gli Stati membri, il Regolamento(CE) 998/2003 prevede la necessita' della identificazione degli animali (tramite un tatuaggio oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorita' competente.
Il numero del microchip (oppure del tatuaggio) va riportato sul passaporto dell'animale.
Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto anche in lingua inglese, dovra' contenere dati anagrafici e l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale, le visite mediche e i trattamenti contro le zecche e l'echinococco e sostituira' tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE.
Il passaporto verra' rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio e' subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina (non solo di cani ma anche di gatti e furetti).
In molti paesi europei, infine, e' vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
Particolari disposizioni sono previste per l'ingresso degli animali in Irlanda, Svezia, Gran Bretagna e Malta.
Attualmente dunque, e fino al 3 luglio 2009, l'unico mezzo di riconoscimento accettato per l'introduzione di cani, gatti o furetti in Irlanda, Svezia, Gran Bretagna o a Malta e' quello elettronico (microchip) e il proprietario deve essere in possesso di un passaporto attestante, oltre alla esecuzione presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea di una vaccinazione antirabbica, anche l'esecuzione di una titolazione (esame del sangue) con esiti favorevoli degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia (effettuata 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l'introduzione in Svezia).
|